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D.M. Pubblica istruzione 19.11.1996, n. 707.

Art. 1 - Comitato di coordinamento

1. È istituito un Comitato di coordinamento delle iniziative afferenti all'orientamento, costituito dal Capo di Gabinetto, dai Direttori Generali, dal Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, dal Capo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, dal Capo del Servizio per la Scuola Materna, dal Capo dell'Ufficio Studio, Bilancio e Programmazione.

2. Fanno parte del predetto Comitato due rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

3. Il Comitato è coordinato dal Capo di Gabinetto.

4. I Direttori Generali, i Capi degli Ispettorati, il Capo del Servizio per la Scuola Materna e dell'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, in caso di impedimento a partecipare alle riunioni del Comitato, potranno delegare una dirigente a rappresentarli.

5. Ai lavori del Comitato di Coordinamento partecipano i Consiglieri del Ministro specificamente interessati ai temi connessi con l'orientamento.

6. Il Comitato ha il compito di:

a) assicurare l'unità di indirizzo dei progetti relativi all'orientamento secondo le direttive del Ministro;

b) definire i criteri per raccolta sistematica di informazioni sui progetti, le competenze e le attività di orientamento esistenti a livello centrale e nelle realtà locali più significative, con l'obiettivo di favorire collegamenti e forme di integrazione;

c) attivare collaborazioni organiche con il Ministero del lavoro, le Regioni e gli Enti locali, le Università, le strutture socio-produttive del territorio;

d) effettuare periodiche consultazioni con le parti sociali;

e) promuovere la comunicazione pubblica relativa alle attività di orientamento anche attraverso la

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