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Circolare Ministero dell'interno 27.11.1996, n. 27

Richiesta ai comuni dei dati finanziari relativa alle spese correnti sostenute nel triennio 1993, 1994 e 1995 in materia di edilizia scolastica ai fini del trasferimento delle competenze alle province ai sensi della legge 23 gennaio 1996, n. 23. (G.U. 24.12.1996, n. 301)

La legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i comuni e le province sono tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti.

La ridefinizione delle competenze tra gli enti locali in ordine alla materia in questione comporta un cambiamento nella titolarità della gestione degli edifici scolastici destinati alla istruzione secondaria superiore.

In ordine a tale problematica la legge n. 23 del 1996 si fa carico di disciplinare il passaggio della gestione degli edifici a ciò destinati alle province ed il connesso aspetto della risorse finanziarie di cui le stesse province necessitano per le nuove competenze.

A tale riguardo mentre l'art. 8 della citata legge n. 23 del 1996 disciplina dettagliatamente il passaggio in proprietà od in uso gratuito degli immobili dei comuni e dello Stato in favore delle province, al fine di permettere a queste ultime di svolgere le proprie competenze prima evidenziate, il successivo art. 9 si preoccupa di reperire in favore delle stesse province i finanziamenti

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