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D.M. Pubblica istruzione 29.03.1996, n. 128

Provvidenze a favore di tutto il personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie.

Art. 1 - Beneficiari

Nei limiti della disponibilità finanziaria del cap. 1206, le provvidenze previste a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, sono concesse dalle singole Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio nei limiti delle quote annualmente loro assegnate, previa valutazione da parte di una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, Capo dell'Ispettorato o Servizio.

Resta salva, comunque, la possibilità, da parte del Direttore Generale, Capo dell'Ispettorato o Servizio, di erogare sussidi nei casi di particolare gravità. Il provvedimento deve essere portato a conoscenza della Commissione.

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