Decreto legislativo 19.03.1996, n. 242
1. L'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:"1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.".
2. L'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:"5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".
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