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Decreto legislativo 19.03.1996, n. 242

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (G.U. 06.05.1996, n. 104 - S.O.)

Art. 4 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

1. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari vigenti".

2. L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:"2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.".

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