Decreto legislativo 19.03.1996, n. 242
1. L'allegato I al decreto legislativo n. 626/1994, è modificato come segue:
a) al punto 1, dopo la parola: "industriali" è aggiunta la seguente espressione: "(1)";
b) al punto 2, dopo la parola: "addetti" l'espressione "(1)" è sostituita dalla seguente: "(2)";
c) al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi;
d) le note: "(1)" e "(2)" sono sostituite dalle seguenti: "(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.".
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