Decreto legislativo 19.03.1996, n. 242
1. All'art. 61, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "in cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il cancro".
2. All'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
3. All'art. 69, del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.".
4. L'art. 70 del decreto legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 70. (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia d
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.