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D.M. Finanze 16.05.1996, n. 423

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, in materia di detrazioni di imposte per familiari a carico. (G.U. 14.08.1996, n. 190)

Art. 1 -

1. Per l'anno 1995, i contribuenti beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del decretro-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, hanno diritto, per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento delle detrazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura di £. 400.000. Tale somma è computata separatamente dalle altre detrazioni d'imposta. Il diritto all'incremento delle detrazioni è condizionato al possesso, nell'anno 1995, degli stessi requisiti reddituali previsti dal citato decreto-legge n. 69 del 1988. L'incremento delle detrazioni è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

2. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni, sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare indicati dall'art. 2, comma 6, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni, purché, nell'anno 1995, siano conviventi con il soggetto beneficiario dell'assegno e non posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e

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