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Decreto MPI 16.05.1996

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Art. 2 - Modalità di erogazione del contributo

1. Per l'anno 1996 il Ministero dell'Interno nei limiti dello stanziamento iscritto al pertinente capitolo dello stato di previsione del predetto Dicastero, provvede ad erogare ai comuni il contributo erariale di cui all'art. 8 del D.L. del 25.3.1996, n. 156 a fronte delle spese sostenute dai predetti enti in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato, secondo le modalità che seguono.

2. A ciascun comune viene corrisposto un contributo erariale commisurato al costo medio unitario calcolato in relazione alle fasce demografiche dei comuni, sostenuto in ordine al servizio di mensa scolastica offerto agli insegnanti statali ed al numero dei pasti consumati nell'anno solare 1995.

3. Il costo medio unitario sostenuto dagli enti per la gestione del servizio mensa scolastica offerto agli insegnanti statali è calcolato su base nazionale in relazione alle fasce demografiche dei comuni così come definite dall'art. 37, comma 3, lettera b), del D.L.vo 30.12.1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 14, del D.L.vo 27.10.1995, n. 444, convertito con modificazione dalla legge 20.12.1995 n. 539.

4. La determinazione del costo unitario medio è effettuata sulla base dei costi unitari medi per ciascuna fascia demografica dei comuni - già calcolati ed indicizzati per il periodo settembre-dicembre 1995 in relazione ai certificati trasmessi dagli enti per l'anno scolastico 1992-93 - con l'ulteriore indicizzazione del 6% per l'anno 1996.

5. I Provveditorati agli Studi devono trasmettere entro il 30 giugno 1996 per il tramite delle Prefetture, al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione civile - Direzione Centrale per la Finanza Locale e per

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