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Decreto MPI 08.05.1996, n. 174

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente ed ATA..

Art. 3 -

3.1 Gli organici provinciali stabiliti con le tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuole, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art. 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, sulla base anche degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

a) copertura delle maggiori esigenze derivanti da eventuali scostamenti tra le classi previste e quelle effettivamente costituite;

b) sostituzione degli insegnanti assenti per l'intero anno scolastico per periodi di durata superiore a cinque mesi, nonché dei docenti esonerati dall'insegnamento per l'esercizio delle funzioni vicarie del capo di istituto o della vigilanza di sezioni staccate, scuole coordinate, corsi serali e sezioni aggregate a istituti di istruzione di diverso grado, ordine e tipo;

c) attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991;

d) attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera, ivi compresa la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 10, 11 e 12 della legge n. 724 sopracitata, nei limiti delle quote numeriche definite con il decreto ministeriale previsto dal comma 2;

e) diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;

f) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

g) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi format

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