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Decreto MPI 08.05.1996, n. 173

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Titolo II - Previsione e formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado

Art. 4 - Disposizioni generali

4.1 Per gli anni scolastici, 1996-1997 e 1997-1998 nella previsione e nell'autorizzazione al funzionamento delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituire nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado i Provveditori agli studi assumono come criterio fondamentale di riferimento l'adeguamento ai rapporti medi provinciali stabiliti, per i diversi gradi e ordini di istituzioni scolastiche, ai sensi del Titolo I del presente decreto. L'adeguamento ai suddetti rapporti va, tuttavia, perseguito con la necessaria flessibilità e gradualità, in relazione alle specifiche finalità formative e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.

4.2 Il criterio di riferimento indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio culturale, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alun

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