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Decreto MPI 08.05.1996, n. 173

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Titolo II - Previsione e formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado

Art. 10 - Disposizioni relati alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

10.1 Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto interministeriale si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curriculari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati ai successivi commi.

10.2 La formazione di classi sperimentali relative a progetti promossi e coordinati a livello nazionale, in coerenza alle prospettive di riforma dell'istruzione secondaria superiore, può essere consentita, purché non comporti, complessivamente per ogni provincia, incrementi del numero delle cattedre e dei posti di insegnamento superiori al 4,5 %, rispetto alle dotazioni organiche per l'anno scolastico precedente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; tali incrementi debbono essere, altresì, contenuti entro il limite numerico del 50% della dotazione organica provinciale per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98.

10.3 Le classi da costituire in attuazione di progetti sperimentali elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, sono determinate in numero tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso e, comunque, qualora si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattici e stru

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