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Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 08.05.1996, n. 86

Assunzioni obbligatorie. Visite sanitarie di controllo.

1. Con lettera n. 940/3-96 del 23.2.95 la Commissione interministeriale di verifica delle regolarità delle assunzioni dirette di invalidi nelle pubbliche amministrazioni, istituita con D.P.C.M. 11 ottobre 1995, ha espresso il proprio parere circa l'applicazione delle norme in materia di visite di controllo di cui all'oggetto, anche in relazione alle considerazioni svolte da questa Amministrazione con nota n. 199, del 29.11.1995.

2. Poiché tale parere si discosta in parte dall'interpretazione e dalla applicazione date nel corso degli anni dallo scrivente e dagli enti pubblici interessati, si rende necessario fare il punto sul quadro normativo.

3. L'art. 9 della legge 11.11.83, n. 638 ha disposto la visita di controllo prima dell'avviamento per i lavoratori con percentuale di invalidità inferiore al 30%.

Per quanto riguarda gli enti pubblici è sorta questione se la competenza a richiedere la visita sanitaria spettasse agli Uffici del lavoro o alle stesse amministrazioni che procedevano alle assunzioni.

Il problema nasceva dalla circostanza che, all'epoca, gli enti pubblici effettuavano le assunzioni obbligatorie, non solo con ampia discrezionalità circa i soggetti da assumere purché comunque iscritti negli appositi elenchi, ma anche con una procedura di assunzione "diretta", in quanto la legge non prevedeva che nel relativo procedimento amministrativo intervenissero gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Di conseguenza si è verificato che spesso gli UPLMO non venivano neppure informati delle assunzioni effettuate dagli enti pubblici.

In tale situazione normativa non sono sorti dubbi circa la legittimità della procedura seguita da quelle amministrazioni che procedevano direttamente a richiedere la visita di controllo.

Peraltro poiché accadeva che gli UPLMO non fossero informati nemmeno del fatto che ad alcuni invalidi, sottoposti a visita di controllo, era stato riconosciuto un grado di invalidità inf

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