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Ordinanza MPI 22.07.1996, n. 354

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo III - Disposizioni particolari - Criteri da seguire per la rilevazione dei dati distinti per ordine di scuola ed istituzioni educative

Art. 17 - Licei artistici - Istituti d'arte - Scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli Istituti d'arte

A) Licei artistici

17.1 Le classi nelle quali si attuano progetti di sperimentazione coordinati e promossi a livello nazionale, nonché quelle che sperimentano limitate modifiche ai piani di studio previsti dal vigente ordinamento debbono essere comprese nel dato che si richiede, nell'apposito spazio della scheda, in corrispondenza della voce "classi normali". Per tali classi l'incremento della dotazione organica previsto dalle note in calce alla tabella n. 3 annessa al D.Lgs. n. 297/94 (un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico) può essere attribuito soltanto se espressamente previsto nel relativo decreto autorizzativo.

17.2 Le classi che attuano iniziative di sperimentazione che modificano gli ordinamenti didattici e la struttura curricolare dei corsi di studio vanno rilevate separatamente indicandole nell'apposito spazio della scheda, accanto alla dicitura che le riguarda, e nella determinazione dell'organico saranno aggiunte alle classi normali. In presenza di tali classi, secondo quanto disposto dalle note in calce alla tabella n. 3 annessa al D.Lgs. n. 297/94, l'organico dei posti di assistente amministrativo e quello dei posti di collaboratore scolastico è aumentato rispettivamente di una unità (un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico).

17.3 Si precisa che negli appositi spazi relativi alle classi sperimentali dovrà essere riportato il dato numerico delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico e d

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