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Ordinanza MPI 22.07.1996, n. 354

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 -

1.1 Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola sono determinate in base ai criteri previsti dalla tabella n. 3 annessa al decreto Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il cui sviluppo è contenuto nelle tabelle di calcolo annesse alla presente ordinanza (Allegato A).

1.2 A norma dell'art. 548 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, è attribuita ai Provveditori agli studi la competenza alla determinazione delle dotazioni organiche relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e delle istituzioni educative. La suddetta determinazione deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con osservanza dei criteri previsti dalla tabella n. 3 annessa al D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, opportunamente integrati dalle disposizioni previste dalla presente ordinanza e dalle eventuali ulteriori variazioni.

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