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Decreto legislativo 24.07.1996, n. 433

"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento" (Rettifica G.U. n. 230 del 1° ottobre 1996). (G.U. 23.08.1996, n. 197 - S.O. n. 140)

Art. 7 -

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. Fino a quando non sarà diversamente stabilito con legge provinciale, la giunta provinciale nomina il sovrintendente scolastico, scegliendolo tra i dirigenti dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale della provincia con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria e del relativo personale, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.

2. La nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina è disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico".

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