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Decreto legislativo 24.07.1996, n. 433

"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento" (Rettifica G.U. n. 230 del 1° ottobre 1996). (G.U. 23.08.1996, n. 197 - S.O. n. 140)

Art. 4 -

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".

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