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Decreto MPI 12.07.1996, n. 339

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Art. 2 -

1. Il contingente di cattedre e posti sui quali possono essere disposte nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente viene fissato preliminarmente, per ciascun grado di scuola e ciascuna classi di concorso, con riguardo al numero complessivo di cattedre e posti che risultano vacanti dopo l'effettuazione di tutte le operazioni di trasferimento e passaggio - ivi comprese quelle da disporre in attuazione della procedura di cui all'art. 482 del D.Lgs 297/94 ed ai sensi della C.M. 215 del 23.6.1995 - purché se ne preveda la disponibilità nell'a.s. 1997/98. Va, peraltro, tenuto conto al riguardo del decremento d'organico previsto in ciascuna provincia e ciascun grado di istruzione nelle tabelle allegate al Decreto Interministeriale n. 174 dell'8 maggio 1996, nonché di ogni altro elemento che concorra a determinare le predette disponibilità con particolare riferimento alle cessazioni dal servizio previste per lo stesso anno scolastico.

2. Per l'anno scolastico 1996/97, in attesa che si consolidi la situazione del personale delle classi di concorso maggiormente interessate all'attuazione dei nuovi curricula degli istituti di istruzione tecnica e professionale, pur in presenza di eventuali disponibilità di cattedre e posti relativi alle classi di concorso 26/A "Disegno Tecnico" e 75/A "Dattilografia e Stenografia", non saranno comunque effettuate nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Entro i limiti dei contingenti determinati in conformità delle disposizioni impartite al precedente comma 1 le assunzioni avverranno sui posti che risultano effettivamente disponibili dopo l'effettuazione di tutte le operazioni di utilizzazione del personale già di ruolo nella provincia per lo stesso grado di scuola e per la stessa classe di concorso, nonch

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