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Circolare MPI 23.07.1996, n. 358

Scambi educativi con l'estero.

1. Gli scambi educativi con l'estero dall'a.s. 96/97 non sono più soggetti all'autorizzazione ministeriale, e si realizzano sulla base di delibera dei Consigli di Circolo e di Istituto. La responsabilità delle decisioni è attribuita agli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. A questo Ministero è riservata la funzione di indirizzo, monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati.

Le disposizioni di cui alla presente C.M. si applicano alle scuole elementari (classi III, IV e V) e alle scuole secondarie di I e II grado, statali e legalmente riconosciute.

2.1. I progetti relativi agli scambi sono correlati al curricolo degli studi, proposti dai Consigli di Classe o di Interclasse, inseriti nella Programmazione Didattica della Scuola, approvati dal Collegio dei Docenti e, quindi, deliberati dai Consigli di Circolo o di Istituto.

2.2. Gli scambi educativi possono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto didattico che coinvolga una intera classe o gruppi di studenti aggregati in base a precisi progetti collegati ad iniziative comunitarie o internazionali.

Nel primo caso il progetto ha il suo momento centrale nella realizzazione dello scambio di classi, che si attua di norma in condizioni di reciprocità e coinvolge, salvo eccezioni ampiamente motivate, almeno i 2/3 degli alunni di una classe.

Nel secondo caso il Collegio dei Docenti prevede la partecipazione di alunni provenienti dalle diverse classi interessate, e, in relazione all'attività da svolgere, individua i criteri per la selezione.

2.3. Gli scambi educativi di norma possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre settimane ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico.

Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in corso, nel paese che ospita, le normali attività didattiche.

3.1. Il Capo di Istituto nomina, tra gli insegnanti del Consiglio di cla

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