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Circolare MPI 01.07.1996, n. 304

Esecuzione decisione T.A.R. Lazio, Sez. III bis, relativa al ricorso proposto dallo S.N.A.L.S. avverso l'autorizzazione governativa relativa alla sottoscrizione del contratto collettivo del personale della scuola.

Con decisione n. 1172/96 del 20 marzo 1996, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, in parziale accoglimento di un ricorso proposto dallo S.N.A.L.S., ha annullato l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto collettivo del personale della scuola - stipulato in data 4 agosto 1995 - limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 38, commi 4 e 5 e all'art. 39.

Si tratta in sostanza delle disposizioni che, facendo riferimento alla dimensione collegiale della funzione docente, prevedono l'obbligo di elaborare, attuare e verificare, il progetto di istituto.

Si sottolinea al riguardo che la decisione di annullamento del T.A.R. è motivata esclusivamente dalla rilevata necessità di una disciplina pubblicistica della materia - mediante cioè leggi o regolamenti - e prescinde pertanto da qualsiasi valutazione di merito circa il contenuto eventualmente lesivo delle disposizioni in esame rispetto al principio della libertà di insegnamento.

Tanto premesso, in ottemperanza alla citata decisione del T.A.R. e fino all'eventuale riforma in appello della decisione medesima, le succitate disposizioni contrattuali non potranno essere più applicate.

Restano naturalmente in vigore tutte le disposizioni legislative che disciplinano in sede pubblicistica la programmazione dell'attività educativa e didattica, con particolare riguardo agli articoli 5, 7 e 395 del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione (D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297). Continuano altresì ad applicarsi, non avendo esaurito la loro efficacia per effetto della dichiarata nullità delle norme contrattuali sopraindicate, le disposizioni di cui all'art. 14, commi 3 e 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, che disciplinano le modalità di programmazione didattico-educativa, anche di natura collegiale.

Pertanto le norme ora richiamate costituiscono anche la base normativa su cui fondare la programmazione e la realizzazione dell'attività del pros

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