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Ordinanza MPI 24.06.1996, n. 293

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Art. 4 -

All'art. 24 dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200;

d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 10.000, ma superiori a 1000;

e) da almeno 400 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 10.000. I 400 elettori presentatori di lista devono avere la propria sede di servizio in almeno 20 differenti province appartenenti ad almeno 5 diverse regioni."

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