Ordinanza MPI 24.06.1996, n. 293
All'art. 26 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n.216, il comma 1 è sostituito dal seguente:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200.
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 1000."
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.