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Ordinanza MPI 24.06.1996, n. 293

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Art. 2 -

All'art. 26 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n.216, il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200.

d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 1000."

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