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Decreto legge 20.06.1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica. (G.U. 20.06.1996, n. 143)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo II - Imposte indirette e altre entrate

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 11 bis - Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali 44

[1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996].

44

Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425 e poi abrogato dall'art. 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

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