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Decreto legge 20.06.1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica. (G.U. 20.06.1996, n. 143)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo II - Imposte indirette e altre entrate

Art. 10 - Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali

1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione» sono inserite le seguenti: «di ciclomotori,».

2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 44:

1) al primo comma, dopo la parola «presentata» sono inserite le seguenti: «nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma» e le parole «metà della» sono soppresse;

2) il secondo comma è abrogato;

b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.»;

c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "L'Imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. la stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. l'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. le somme

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