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Decreto legge 20.06.1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica. (G.U. 20.06.1996, n. 143)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Imposte dirette

Art. 7 - Redditi di capitale

[1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito.] 30

[2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazion

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