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CCND 08.06.1996

Concernente: 1) la distribuzione delle quote del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive, riservate dall'art. 71 comma 2 - lettere a) e b) del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola al Ministero della P.I. ed ai provveditorati agli studi; 2) la distribuzione delle risorse e l'individuazione dei parametri necessari all'erogazione delle indennità previste dall'art. 73 del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola.

Art. 3 - Fondo provinciale

1. Ai provveditorati agli studi vengono attribuite, ai sensi dell'art. 71 - comma 2 - lettera b) del CCNL L. 83.460.198.000, da ripartire, in relazione alla popolazione scolastica presente in ciascuna provincia, come segue:

a1) L. 37.835.290.000 suddivise tra le singole province per il finanziamento delle seguenti attività, oggetto di contrattazione decentrata provinciale:

I) svolgimento di progetti d'interesse anche provinciale, che tengano conto oltre che delle medesime priorità indicate al precedente art. 2 - comma 1 - lettera a) -, anche di specifiche necessità locali, tra le quali rientrano le attività svolte dai capi d'istituto e dai responsabili amministrativi in qualità di tutor. In sede di contrattazione decentrata provinciale saranno determinate le modalità di attribuzione delle predette attività ed i relativi compensi che saranno comunque stabiliti tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 3.000.000 annue lorde per i dirigenti scolastici e nella misura del 65% degli anzidetti importi per i responsabili amministrativi;

II) finanziamento di esigenze derivanti da necessità di riequilibrio di situazioni di svantaggio scolastico;

III) aggiornamento svolto dal personale dirigente scolastico di cui al successivo art. 4;

a2) L. 27.820.066.000 sono finalizzate all'erogazione dell'indennità di direzione di cui al successivo art. 5;

a3) le rimanenti L. 17.804.842.000 sono finalizzate al finanziamento dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori e delle accademie ed ai responsabili amministrativi di cui al successivo art. 6.

2. Al fine di procedere celermente all'attuazione del presente accordo, i provveditori agli studi avvieranno la contrattazione decentrata considerando disponibile per il finanziamento delle attività da de

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