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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 35.

Art. 1 -   Destinatari delle utilizzazioni

Art. 2 -   Utilizzazioni di durata triennale di cui all'articolo 456, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 297/94 presso uffici dell'mministrazione Centrale della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione Scolastica Periferica

Art. 3 -   Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297/94, presso le Università degli Studi ed altri Istituti di Istruzione Superiore ivi compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica

Art. 4 -   Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo n. 297/94, presso Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi; Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi; Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura

Art. 5 -   Utilizzazioni, a norma dell'art. 456, co. 1, lettera d), del decreto legislativo n. 297/94, presso Enti ed Associazione che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti

Art. 6 -   Utilizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 496/94, presso una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica

Art. 7 -   Norme comuni

Art. 8 -   Disposizioni finali

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