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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 34.

Art. 1 -

Gli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria nonché nei licei artistici e negli istituti d'arte sono disciplinati, in via permanente, dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni da impartire entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono annualmente pubblicate dal Provveditore agli Studi di ciascuna provincia mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale il 15 marzo.

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