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D.M. Ministero della pubblica istruzione 10.01.1996, n. 60

Regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1992, n. 352. (G.U. 16.02.1996, n. 39)

Art. 3 - Differimento

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi.

2. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

3. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, le offerte sono accessibili ai partecipanti, dopo la conclusione del procedimento, salvo brevetti e casi analoghi protetti.

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