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C.M. Pubblica istruzione 03.01.1996, n. 29

Comparto-scuola - L. 24 dicembre 1986, n. 958 - art. 20 - Valutazione del servizio militare di leva ai fini della progressione di carriera.

Si fa seguito alla C.M. 77 del 13 marzo 1992 prot. 15702/644/MS e, in relazione ai vari quesiti pervenuti in ordine alla valutazione del servizio militare di leva e di quei servizi considerati sostitutivi e ad esso equiparati da vigenti disposizioni, nel mentre si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per la valutabilità, detto servizio doveva essere in corso alla data di entrata in vigore della legge (30 gennaio 1988) o essere stato prestato successivamente a tale data, si forniscono, di seguito, ulteriori chiarimenti.

Si deve preliminarmente osservare come l'espressione usata dal legislatore nell'art. 20 della L. 958/86, consente legittimamente di ritenere che il periodo corrispondente al servizio militare di leva o il sostitutivo, quale, ad esempio, quello prestato dagli obiettori di coscienza riconosciuti tali ai sensi della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni, è valutabile, a domanda, ai fini dell'inquadramento economico degli interessati, come anzianità giuridica, cioè utile al conseguimento delle classi o posizioni stipendiali, ovvero degli aumenti periodici, e come tale deve essere considerata in tutto l'arco della carriera in quanto, per il comparto-scuola, sussistono tuttora gli automatismi di progressione economica.

Ulteriore circostanza che va sottolineata è che il servizio in argomento, essendo «valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa», è da valutarsi non già al momento del superamento del periodo di prova, bensì all'atto della immissione in ruolo.

La suddetta normativa, peraltro, nulla ha innovato per quanto concerne la valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera e, conseguentemente, si rende necessario indicare i criteri cui attenersi nei casi in cui il periodo in questione assume rilevanza ai fini della valutazione degli anni nei quali il servizio scolastico è stato prestato in posizione di «non di ruolo», a n

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