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Ordinanza MPI 15.02.1996, n. 79

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Art. 8 -

1. I Sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 30 giugno 1996, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2. Le singole istituzioni scolastiche, in coerenza con la loro autonoma programmazione e con i rispettivi piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico, nell'esercizio dei poteri di autonomia derivanti dal vigente ordinamento e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

3. Possono essere altresì, apportati opportuni adattamenti al calendario scolastico allo scopo di:

a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;

b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonché di eventi straordinari.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i Sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i Provveditori agli Studi della Regione alle quali partecipano anche i coordinatori del Servizio ispettivo regionale.

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