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Legge 06.02.1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. (G.U. 10.02.1996, n. 34 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo I - Libera circolazione e diritti fondamentali

Art. 17 - Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega

1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'art. 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'art. 79 della legge stessa. È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'art. 85 della legge medesima. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinemato

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