Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo I - Libera circolazione e diritti fondamentali
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.