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Legge 06.02.1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. (G.U. 10.02.1996, n. 34 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo IX - Relazioni con la comunità

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 57 - Aiuti di Stato 9

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, assicura l'unitarietà d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea, curando il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti delle Comunità, anche in applicazione dell'art. 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

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Articolo abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera a), L. 24 dicembre 2012, n. 234.

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