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Legge 06.02.1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. (G.U. 10.02.1996, n. 34 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo IX - Relazioni con la comunità

Art. 54 - Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di concorrenza, è competente a provvedere:

a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità europee;

b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.

2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. 7

3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono esser

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