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Legge 06.02.1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. (G.U. 10.02.1996, n. 34 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo VIII - Telecomunicazioni

Art. 51 - Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite: criteri di delega

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE, attuata con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le apparecchiature di telecomunicazioni e le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite possano essere immesse sul mercato solo se munite della marcatura CE;

b) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato e per il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite;

c) introdurre sanzioni per le ipotesi di violazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché in materia di pubblicità di apparecchiature non approvate; estendere alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite le disposizioni riguardanti il reciproco riconoscimento di conformità, la sorveglianza, i controlli e le misure cautelari e sanzionatorie, adottate con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, in attuazione della direttiva 91/263/CEE;

d) stabilire che l'attestazione di conformità prevista dall'art. 10, paragrafo 5, della direttiva 89/336/CEE non si applica alle apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del decreto da emanare ai sensi della lettera e);

e) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, n

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