IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 06.02.1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. (G.U. 10.02.1996, n. 34 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo V - Sanità e ambiente

Art. 39 - Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti

1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonché dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonché ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi;

b) collaborazione con le autorità competenti di altro Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche e modalità di applicazione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.