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Legge 06.02.1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. (G.U. 10.02.1996, n. 34 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo V - Sanità e ambiente

Art. 36 - Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di delega

1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e94/39/CE della Commissione sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;

b) prevedere precise modalità per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;

c) prevedere idonee ed efficaci modalità di vigilanza e di controllo.

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