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Legge 06.02.1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. (G.U. 10.02.1996, n. 34 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo V - Sanità e ambiente

Art. 33 - Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei laboratori competenti per le attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi responsabili della valutazione dei suddetti laboratori, secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;

b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e formativi, nonché i criteri per il loro aggiornamento, del personale dei servizi cui compete il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al personale che opera nei settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della igiene alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e definiscano i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale stesso nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;

c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale di cui alla lettera b), nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;

d) definire i criteri e le modalità attraverso i quali le regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari che, per

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