Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge.
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