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Circolare MPI 09.02.1996, n. 66

D.P.R. 20.4.1994 n. 349. Decreti di delega ad emettere i provvedimenti finali nei procedimenti di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo.

Si fa seguito alla C.M. n. 339 del 27.10.1995 con la quale sono stati trasmessi i decreti di delega in oggetto indicati emessi dagli Uffici scriventi, per i motivi di opportunità indicati nella circolare stessa, in attesa che si realizzino i presupposti per assegnare alle SS.LL. la competenza a gestire le spese in materia di concessione dell'equo indennizzo per tutto il personale assegnato alla struttura alla cui direzione le SS.LL. medesime sono preposte.

In merito, ad integrazione delle disposizioni contenute nelle citata circolare e sciogliendo la riserva relativa alla parte contabile, si fa presente quanto segue.

A) Con nota del 18.12.1995 l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità ha fatto presente che, a seguito di chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con lettera del 7.12.1995, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 349/1994 sono applicabili «anche alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore». Ne consegue che l'istruttoria relativa alle pratiche di equo indennizzo in corso di definizione deve ritenersi conclusa con l'acquisizione del parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, essendo venuta meno la possibilità di adire il suddetto Ufficio Medico Legale in ordine al beneficio in questione.

Pertanto, al fine di evitare inutili ritardi nella definizione delle pratiche di che trattasi, pervenute anteriormente alla data di decorrenza delle deleghe (2.11.1995), e per le quali non si renda necessario un supplemento di istruttoria, gli Uffici scriventi provvederanno, anche successivamente alla data suindicata, ad adottare i provvedimenti finali dopo aver acquisito il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.

B) Come già accennato, allo stato attuale non sussistono le condizioni per procedere all'assegnazione agli Uffici scolastici provinciali dei fondi necessari per la liquidazione degli equi indennizzi. Ne consegue che i decreti di concessione di equo indenniz

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