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Ordinanza MPI 16.12.1996, n. 749

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Art. 8- Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è valida per l'anno scolastico 1997/98 e per gli anni scolastici successivi fino a quando non sarà stata sostituita o modificata da altra ordinanza analoga.

2. Si fa riserva di comunicare con circolare, con congruo anticipo, la scadenza dei termini per le domande da presentare con effetto dall'anno scolastico 1998/99 e dagli anni scolastici successivi.

3. Le utilizzazioni previste ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono disposte dal Ministro; quelle previste dal precedente articolo 2 sono disposte dai competenti Direttori Generali, Capi degli Ispettorati e Servizio Scuola Materna. Le utilizzazioni di cui all'art. 6 sono disposte dai competenti Direttori Generali, Capi degli Ispettorati e Capo del Servizio Scuola Materna, sulla base delle proposte formulate dall'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione sui progetti presentati dai Provveditori agli Studi. 4. Le graduatorie e le utilizzazioni disposte ai sensi della presente Ordinanza sono atti definitivi e quindi non impugnabili con ricorso gerarchico. E' consentita soltanto l'impugnativa con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

5. L'utilizzazione disposta nei confronti di personale docente verrà revocata qualora il medesimo personale consegua il passaggio di ruolo con effetto dall'anno scolastico cui si riferisce l'utilizzazione e sia, quindi, tenuto ad effettuare il periodo di prova. Nei casi di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza, l'utilizzazione verrà revocata altresì quando il personale ottenga il trasferimento o il passaggio ad altra provincia.

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