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Ordinanza MPI 16.12.1996, n. 749

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Art. 3 - Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297/94, presso le Università degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore ivi compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica

1. Le utilizzazioni presso le Università degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, possono essere disposte per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche indirizzate alla elaborazione di programmi finalizzati alla qualificazione complessiva del servizio scolastico, con particolare riguardo all'autonomia delle scuole, all'attuazione del diritto allo studio, alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, all'educazione alla salute, alle altre "educazioni" previste da specifiche norme di legge e/o da puntuali progetti organici, all'orientamento e alla efficienza ed efficacia del servizio scolastico nonché con riguardo all'utilizzo delle tecnologie didattiche. Per gli istituti superiori di educazione fisica le utilizzazioni possono riguardare anche compiti di direzione tecnica.

2. Le richieste di utilizzazione riferite all'anno scolastico 1997/98, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo, entro il 15 febbraio 1997. Inoltre sarà inviata copia, per conoscenza,. al Provveditorato agli Studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.

3. Le richieste di utilizzazione e i documenti allegati dovranno contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;

b) il tipo di programma o di iniziati

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