Legge 31.12.1996, n. 676
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 2 , uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.
Termine differito prima al 31.07.1999, dall' art. 1, comma 1, L. 06.10.1998, n. 344 e, successivamente, al 31.12.2001, dall' art. 1, comma 1, L. 24.03.2001, n. 127 .
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