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Legge 31.12.1996, n. 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. (G.U. 08.01.1997, n. 5 - S.O.)

Capo VII - Garante per la protezione dei dati personali

Art. 31 - Compiti del Garante

1. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; 24

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;

l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il

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