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Legge 31.12.1996, n. 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. (G.U. 08.01.1997, n. 5 - S.O.)

Capo V - Trattamenti soggetti a regime speciale

Art. 28 - Trasferimento di dati personali all'estero

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 19

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. 20

4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; 21

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con l

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