Legge 31.12.1996, n. 675
Capo III - Trattamento dei dati personali
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.