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Legge 23.12.1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - finanziaria 1997 -. (G.U. 28.12.1996, n. 303 - S.O.)

Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo. 54

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:

a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale all

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