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Legge 23.12.1996, n. 649

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. (G.U. 23.12.1996, n. 300)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Interventi nel settore della pubblica istruzione). - 1. Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".

3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni".

All'articolo 4:

al comma 5, le parole: "dal 31 dicembre 1996 e da

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