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D.M. Tesoro 09.12.1996, n. 701

Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (G.U. 15.02.1997, n. 38)

Art. 5 - Competenza del Provveditorato generale dello Stato

1. Il Provveditorato generale dello Stato ha competenza a stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 51, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le convenzioni generali di cui ai successivi commi 2 e 3 alle quali le singole amministrazioni devono attenersi per la stipula dei contratti interessanti i rispettivi settori.

2. La convenzione concernente le carte di credito deve, comunque, indicare:

a ) la durata della convenzione;

b ) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;

c ) il periodo di validità della carta di credito;

d ) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;

e ) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;

f ) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;

g ) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa;

h ) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.

3. La convenzione generale concernente le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei sistemi automatici di pagamento differito dei pedaggi autostradali, deve indicare:

a ) la durata della convenzione;

b ) il costo per il rilascio delle tessere a pagamento differito e per l'uso dei supporti informatici;

c ) i sistemi automatici in uso;

d ) le modalità di fatturazione perché venga assicurata anche la correlazione tra il codice identificativo dell'utente ed i corrispettivi dovuti;

e ) la periodicità dell'invio delle fatture e le modalità di regolazione delle stesse;

f )

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